Il casellario giudiziale è l’ufficio che registra tutti i precedenti penali di una persona e le limitazioni alla sua capacità di agire in materia civile.
Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita del richiedente. Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:
Il casellario rilascia anche le visure, cioè l'elenco a stampa degli eventuali precedenti penali senza valore di certificato.
Non sempre il certificato è necessario: ai sensi del D.Lgs. 28/12/00n. 445, art. 46 è ammessa l'autocertificazione in sostituzione del certificato.
COME RICHIEDERLO?
DOVE
Ufficio Locale - Casellario Giudiziale
QUANDO
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
COSA SERVE?
per il certificato generale:
1 marca da bollo da 16,00 euro
1 marca per diritti da 7,84 euro se si vuole ritirare il certificato in giornata, purchè la richiesta sia depositata non oltre le ore 10.00 (con urgenza)
1 marca per diritti da 3,92 euro se si vuole ritirare il certificato a partire dal 3° giorno (senza urgenza)
per il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:
1 marca da bollo da 16,00 euro
1 marca per diritti da 7,84 euro se si vuole ritirare il certificato in giornata, purchè la richiesta sia depositata non oltre le ore 10.00 (con urgenza)
1 marca per diritti da 3,92 euro se si vuole ritirare il certificato a partire dal 3° giorno (senza urgenza)
ESENZIONI
Tutti i certificati richiesti per uso ADOZIONE sono ESENTI dal pagamento di bolli e diritti;
Tutte le VISURE delle iscrizioni in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono ESENTI dal pagamento di bolli e diritti.
I certificati ad uso controversie di lavoro dipendente, per uso emigrazione, per iscrizione nelle liste del collocamento e in tutti i casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/72 sono esenti da bollo ma non da diritti.
VALIDITA'
Tutti i certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
VISURE DEL CASELLARIO
Il D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la cosè detta visura delle iscrizioni da parte dell'interessato. Si tratta della possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale. Tale visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro. Ha invece il fine di consentire, anche in conformità ai principi di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
La relativa richiesta, compilata in forma scritta secondo il modulo scaricabile ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dell'interessato, può essere presentata presso qualsiasi ufficio del casellario e non richiede alcuna motivazione. Non è inoltre soggetta al pagamento di diritti o bolli.
La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè abbia specifica delega da parte dell'interessato per la presentazione della domanda (link per scaricare il modulo della delega). Se si vuole che il delegato possa anche ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve poi essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del richiedente sia del delegato.