ATTESTAZIONE EX ART. 335 C.P.P.
La fase delle indagini preliminari (nella quale si esercita gran parte dell'attività delle Procure della Repubblica) è generalmente coperta da segreto. Ciò, non solo per ovvi motivi legati essenzialmente al buon esito delle indagini in corso, ma anche per esigenze di tutela della riservatezza delle persone eventualmente coinvolte.
Il registro delle notizie di reato (tenuto dalle Procure), nel quale vengono iscritti i nominativi delle persone indagate e/o delle persone offese, è un registro riservato. Il suo contenuto può infatti essere comunicato solo a determinati soggetti e secondo le prescrizioni della legge.
E’previsto che l'indagato e/o la persona offesa (ed il loro difensore) possano conoscere se il proprio nominativo è presente nel registro delle notizie di reato (legge n. 332/1995). L’Ufficio, salvo che il magistrato vieti la comunicazione (per giustificati motivi e per non più di tre mesi), comunica le risultanze del registro, cioè:
Ufficio che lo rilascia: Ufficio Ricezione Atti. Piano Terra
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30
A) Da chi può essere effettuata la richiesta:
L’attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta dal diretto interessato o dal suo avvocato, munito di nomina specifica per tale richiesta, rilasciata dall’assistito con firma autenticata:
L’attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta, oltre che per le persone fisiche, anche per le società utilizzando il modello scaricabile nella sezione MODULISTICA. A tale richiesta, sempre in duplice copia, andrà allegata copia della visura camerale della Società ed eventuale nomina in caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.
B) La presentazione delle richiesta:
può essere effettuata:
Ovvero dal difensore, se è autenticato tramite la piattaforma LEXTEL, attraverso detto servizio, sempre allegando la documentazione sopra indicata.
C) Il ritiro
Costi del servizio: a seguito di nota del 24/6/2003 del Ministero della Giustizia, il costo è gratuito.