Certificazione Iscrizione

ATTESTAZIONE EX ART. 335 C.P.P.

 La fase delle indagini preliminari (nella quale si esercita gran parte dell'attività delle Procure della Repubblica) è generalmente coperta da segreto. Ciò, non solo per ovvi motivi legati essenzialmente al buon esito delle indagini in corso, ma anche per esigenze di tutela della riservatezza delle persone eventualmente coinvolte. 

Il registro delle notizie di reato (tenuto dalle Procure), nel quale vengono iscritti i nominativi delle persone indagate e/o delle persone offese, è un registro riservato. Il suo contenuto può infatti essere comunicato solo a determinati soggetti e secondo le prescrizioni della legge. 

E’previsto che l'indagato e/o la persona offesa (ed il loro difensore) possano conoscere se il proprio nominativo è presente nel registro delle notizie di reato (legge n. 332/1995). L’Ufficio, salvo che il magistrato vieti la comunicazione (per giustificati motivi e per non più di tre mesi), comunica le risultanze del registro, cioè:

  • nulla, se non vi è alcuna iscrizione (ovvero se il magistrato ha vietato la comunicazione)
  • il numero del procedimento, il reato ed il nome del magistrato titolare dell'indagine, in caso di iscrizioni positive.


Ufficio che lo rilascia: Ufficio Ricezione Atti. Piano Terra

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30
 

A) Da chi può essere effettuata la richiesta:

 L’attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta  dal diretto interessato o dal suo avvocato, munito di nomina specifica per tale richiesta, rilasciata dall’assistito con firma autenticata:

  • se la richiesta proviene direttamente dall’interessato occorre compilare il modello scaricabile nella sezione MODULISTICA, ed allegare la fotocopia di un proprio documento di identità.
  • se la richiesta proviene dall’avvocato occorre che quest’ultimo compili il modello scaricabile nella sezione MODULISTICA e vi alleghi la nomina in originale, con firma autentica, ricevuta dal proprio assistito unitamente ad una fotocopia di un documento di identità dello stesso. Eventualmente si può allegare anche delega ad un collaboratore dello studio legale finalizzata al ritiro dell’attestazione ex art. 335 c.p.p. presso l’Ufficio Ricezione Atti.

L’attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta, oltre che per le persone fisiche, anche per le società utilizzando il modello scaricabile nella sezione MODULISTICA. A tale richiesta, sempre in duplice copia, andrà allegata copia della visura camerale della Società ed eventuale nomina in caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.

 

B) La presentazione delle richiesta:

       può essere effettuata:

  • dall’interessato o dal suo difensore direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, durante l’orario di apertura al pubblico o essere inviate per posta ordinaria al seguente indirizzo: Procura della Repubblica presso il Tribunale, Viale I° Maggio, oppure ancora inviate tramite PEC all’indirizzo [email protected],

Ovvero dal difensore, se è autenticato tramite la piattaforma LEXTEL, attraverso detto servizio, sempre allegando la documentazione sopra indicata.
 
 

 C)  Il ritiro

  • avverrà, recandosi in Procura, presso l’Ufficio Ricezione Atti;
  • solo nel caso di utilizzo da parte del difensore della piattaforma LEXTEL il recapito verrà effettuato da parte di questo ufficio sulla posta certificata del legale collegata al servizio.

 Costi del servizio: a seguito di nota del 24/6/2003 del Ministero della Giustizia, il costo è gratuito.